di Sergio Mauri
Kant nella Metafisica dei costumi ci parla di un diritto privato nello stato di natura e di un diritto pubblico che vige nello Stato civile. Nello stato di natura l’uomo è libero. Ha la necessità di trasformarsi in persona morale, attraverso la ragione, entrando nel regno dei fini. Kant dice che l’essere ragionevole è parte del regno dei fini, è promotore delle regole (legislatore universale) e sottoposto alle stesse. Ci sono qui anche echi rousseauiani. Nel regno dei fini la persona morale si dà le regole e le ubbidisce, è legislatore. L’uomo sotto l’egida della legge morale è legislatore e giudice in causa propria. La persona qui è totalmente autonoma, vive in una libertà frutto della propria moralità. Noi, da una parte, nel regno di natura, abbiamo libertà e nel regno dei fini abbiamo libertà. Ma sono due libertà di qualità diversa. Nello stato di natura essa è selvaggia. Anche in questo stato non vi è coercizione eteronoma, anche se ci sono degli istinti. La libertà intrisa di moralità riguarda la persona morale, invece. La libertà primeggia sempre, istintuale da una parte, morale dall’altra. Nessuno dei due poli è investito dalla costrizione giuridica, non vi sono comandi eteronomi. Da una parte, nello stato di natura, abbiamo l’individuo, dall’altra, il regno dei fini, la persona. Per capire la natura del diritto vediamo il testo di Kant Idea di una storia universale, tesi VI. Il tratteggio offerto da Kant non è idilliaco; l’uomo è una bestia sregolata. Ma essendo un essere razionale si rende conto che c’è bisogno di regolamentazione. La sua indole tende a sottrarvisi. Ma non è la descrizione dell’individuo nello stato di natura poiché costui non ha padroni. Ma non è nemmeno la persona morale. È l’essere umano soggetto al diritto pubblico, succube dello Stato che in quanto gendarme controlla il suo comportamento esteriore. È uno stato di diritto. Ciò che interessa allo Stato gendarme è il comportamento esteriore. È a questo livello che si distingue la moralità dalla giuridicità. Abbiamo qui uno jato significativo e incolmabile. Nella Metafisica dei costumi Kant dice che la legislazione differisce in base agli impulsi (la tensione morale). Vi è un impulso interiore, tuttavia, che fa sì che il dovere giuridico sia da noi sentito come dovere morale. Si tratta di una legislazione etica. Col pensiero non si fanno reati. Non interessa, quindi, se non il comportamento esteriore. La legislazione giuridica permette anche la presenza di un impulso diverso e contrario a ciò che comanda; è moralmente neutra.
Abbiamo due campi diversi, giuridicità e moralità. Il diritto si occupa di comportamenti esterni (diritto stretto). Il diritto stretto, che è una tecnica sociale, si appoggia unicamente sul fatto che vi sia un padrone all’animale. Per Kant non nell’etica, ma nello ius riposa la legislazione che prevede che le promesse date siano anche mantenute. Ci interessa la presenza di un apparato coercitivo che obblighi il debitore a rifondere il creditore. Lo ius è unito alla capacità di costringere, alla facoltà di costringere, alla coercizione esteriore. Definizione del diritto di Kant: il diritto è l’insieme delle condizioni per cui l’arbitrio di uno possa accordarsi, convivere, all’arbitrio dell’altro, fatto salvo, stante uno sfondo di libertà universale. È una pretesa arbitraria ed egoistica. Le condizioni che favoriscono l’arbitrio sono insite nel carattere di coercibilità. Una cosa ci fa riflettere: il fatto che l’arbitrio si chiuda con la legge universale di libertà. Dunque, il richiamo alla legge universale di libertà in una regolamentazione civile, potrebbe far balenare una compenetrazione diritto-morale, veicolando qualcosa di morale per mezzo delle bastonate. La legge universale del diritto è sottoposta alla legge universale della libertà, quindi alla moralità, al regno dei fini. Vi è una limitazione della nostra libertà, quella dell’individuo egoista. La libertà parrebbe tuttavia soggetta alla limitazione della libertà morale, nonostante sia soggetta alla libertà giuridica. Quindi, gli arbìtri che si accordano l’un l’altro secondo una legge universale di libertà, secondo una massima ascrivibile alla persona morale. La libertà individuale può essere d’ostacolo a quella delle leggi universali.
Nel momento in cui una volizione egoistica (una libertà) minaccia una libertà come legge universale, è giustificato un intervento coercitivo. La libertà universale va difesa da quella egoistica. Ciò accade nello stato di natura e in quello civile dove usiamo il diritto per tenere a freno le volizioni egoistiche.
Il diritto non è altro che quell’insieme di condizioni empiriche per cui l’arbitrio dell’uno si accordi con quello dell’altro secondo leggi universali, sottoposti al principio di coercibilità. Il diritto sarebbe connesso alla morale. La legge universale di libertà non può farsi strada nel mondo sensibile se non sorretta dalla coazione.