di Sergio Mauri
Lo Stato è una forma di aggregazione degli interessi umani che risale ad epoche relativamente vicine. In senso temporale possiamo risalire al secolo diciottesimo, all’età del dispotismo illuminato. Le monarchie del continente europeo che autolimitano la sovranità attraverso concessioni largite e garanzie accordate ai sudditi, disegnano la prima immagine di uno “Stato di diritto”. “Stato di diritto” significa che i pubblici poteri sottopongono a norme giuridiche la propria condotta ed attività ed assicurano il rispetto e l’attuazione delle prerogative attribuite ai cittadini.
Lo Stato, allora, è un’entità giuridica (cioè un ente soggetto di diritto) in possesso di strutture amministrative e politiche, che detiene potere sovrano (la sovranità è l’espressione della somma dei poteri di governo [legislativo, esecutivo e giudiziario], riconosciuta a un soggetto di diritto pubblico internazionale, cioè lo Stato stesso). La modalità in cui questa somma di poteri è organizzata e ripartita è detta forma di governo su un determinato territorio e sui soggetti che vi appartengono. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.
Lo Stato è composto di tre elementi caratterizzanti:
- Il territorio su cui esercita la sovranità;
- I cittadini, sui quali esercita la sovranità;
- Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio.
La società (dal latino societas, derivante dal sostantivo socius cioè “compagno, amico, alleato”) è un insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, relazione ed organizzazione che, variamente aggregandosi, interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni.
La società genera aspettative che vengono tradotte in regole di comportamento che lo Stato deve far rispettare.
Il diritto è un prodotto della società per tutelare certe aspettative che vengono fatte rispettare dallo Stato.
Il diritto è l’insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere, facoltà. È l’insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento, ma anche una facoltà garantita dall’ordinamento a ciascuna persona od organizzazione.
Con la Rivoluzione Francese abbiamo i Diritti dell’Uomo, le Costituzioni, i Parlamenti.
La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell’individuo e del cittadino.
È stata emanata il mercoledì 26 agosto del 1789, basandosi sulla Dichiarazione d’indipendenza americana. Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.
La Costituzione, in diritto, è l’atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l’attività e le regole fondamentali di un’organizzazione. Il termine spesso indica la legge fondamentale di uno Stato, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, mentre per l’atto fondamentale di altri enti, pubblici o privati, viene solitamente adottata la denominazione di statuto.
Il parlamento è il corpo legislativo o assemblea legislativa dello Stato, quindi un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica, è l’emanazione delle leggi.
Leggi, regolamenti e consuetudini (fonte sussidiaria di diritto). Le consuetudini sono dei comportamenti sociali osservati tradizionalmente.
Nel diritto il termine legge ha diversi significati, tra cui quello di fonte di norma giuridica (cioè un insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata) e di atto normativo (è un atto giuridico [in diritto l’atto giuridico è un fatto giuridico consistente in un comportamento umano rilevante per l’ordinamento giuridico in quanto volontario] che ha come effetto la creazione, modifica o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento).
Nel diritto il termine regolamento viene usato per designare atti normativi emanati da organi dello Stato, enti pubblici, enti locali, organizzazioni internazionali ed anche enti privati per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento.
Il governo rappresenta la maggioranza parlamentare.
Il termine governo (dal verbo latino: gubernare, “reggere il timone”, a sua volta derivato dal greco antico: κυβερνάω) è utilizzato nel linguaggio giuridico e politologico con vari significati. In un senso molto ampio il governo è l’insieme dei soggetti che in uno Stato, a livello centrale o a livello locale, detengono il potere politico.
Società —> Stato —> Norme giuridiche
Diritto privato (civile)
Diritto pubblico (già diritto politico)
Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sfera patrimoniale, ma anche personale e familiare.
Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status appunto “di diritto pubblico”.
Proprietà privata / proprietà pubblica
La proprietà privata è il potere esclusivo su di una cosa.
La proprietà (in latino proprietas da priolurius), in diritto, è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico (art. 832 del Codice civile italiano). Si parla di proprietà privata, o pubblica, con riferimento allo status – privato o pubblico – del soggetto giuridico cui spetta la titolarità del diritto.
Nell’ordinamento italiano, ma solo per sottolineare come la proprietà privata sia un “diritto” mentre la proprietà pubblica è sempre espressione di un dovere, e la sua gestione implica l’esercizio di una funzione pubblica. Tale funzione si rende necessaria poiché il libero mercato è in genere incapace di produrre un ammontare ottimale/efficiente di beni pubblici.
La politica è l’attività svolta dallo Stato per la difesa della società.
Il Diritto Pubblico ha per oggetto un potere dello Stato, la sovranità dello stesso.
Il Diritto Pubblico si divide in:
- diritto penale: reati e relative sanzioni
- diritto tributario: ha per oggetto i tributi, pagamenti coattivi che il cittadino deve allo Stato (imposte–> per i servizi indivisibili e tasse –> ad esempio il ticket sanitario è un importo/contributo poiché non viene contrattato né dall’utente né dall’ASL, ma dal Ministero che è un ente sovraordinato)
- diritto amministrativo: stabilisce la quantità e l’organizzazione dei pubblici uffici
- diritto processuale: disciplina il processo
- diritto costituzionale: studia le norme della Costituzionale