di Sergio Mauri
La prescrizione sta da sola, ed è la fine di un diritto per non averlo fatto valere nei termini di tempo determinato dalla legge.
Il processo è una lite tra due o più persone dalla citazione alla sentenza.
Il contratto è un accordo economico fra almeno 2 persone. Così viene definito: “Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321). La Responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale.
Le norme giuridiche sono il prodotto della società. Le leggi sono testi normativi discussi e approvati dal parlamento, mentre il parlamento rappresenta il popolo e il governo la maggioranza parlamentare.
Il diritto pubblico si occupa della sovranità statale.
Le imposte finanziano servizi pubblici indivisibili (cioè che nessuno chiede).
Le garanzie sono collegate al processo di esecuzione e sono istituti giuridici con i quali il debitore assicura il creditore che pagherà il debito.
Il pegno: si consegna un bene mobile come garanzia nel caso il debitore non paghi.
L’ipoteca: un’iscrizione che tiene luogo della cosa; se non paghi il mutuo non si toglie l’ipoteca.
Il pegno ha per oggetto beni mobili, l’ipoteca ha per oggetto beni immobili.
Prescrizione: tutti i diritti si estinguono se non vengono esercitati nel tempo. Per i diritti di credito ci sono 10 anni di tempo; per i diritti reali 20 anni per far valere il diritto di pagamento.
I diritti reali riguardano il diritto delle cose. Il diritto delle cose parla delle norme che riguardano i beni, cioè quelle cose che possono formare oggetto di diritti.
I beni – in economia – sono quelle cose che soddisfano i bisogni, cioè le necessità umane.
I beni si dividono in mobili ed immobili. Immobili: il terreno e ciò che fa corpo col terreno stesso. Tutti gli altri sono beni mobili. Ci sono cose semplici (un mattone) e cose composte (un muro).
Cose principali e cose accessorie: nel diritto italiano le cose accessorie sono pertinenze; le pertinenze sono cose destinate ad ornamento o servizio di un’altra cosa in modo durevole.
Ci sono cose produttive e cose prodotte dalle cose produttive che sono i frutti.
Ci sono frutti naturali: i parti degli animali, l’uva, la frutta in genere. La proprietà dei frutti naturali si acquistano quando questi si staccano dalla cosa produttiva.
Poi ci sono i frutti civili: canoni delle locazioni, interessi dei capitali. La proprietà di questi frutti si acquista in ragione del tempo.
Anche le rendite vitalizie sono frutti civili. Il diritto è l’altra faccia della ragioneria. I beni privati sono liberamente commerciabili.
Enti istituzionali pubblici: regioni, provincie, comuni.
Tra i beni pubblici molto importanti sono i beni demaniali che appartengono allo Stato e ad altri enti istituzionali pubblici, ma in quanto proprietà sovrana. Sono assolutamente incommerciabili e inusucapibili.
I beni del demanio naturale sono: spiagge, lidi, rade, porti, parchi….
Sono quei beni che delimitano i luoghi dove vivono le collettività.
Demanio artificiale: prodotti dall’uomo e sono le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi….identificano la collettività.
Questi beni vengono inventariati. Certi beni demaniali possono perdere la loro caratteristica attraverso un atto amministrativo: decreto di sclassificazione. Qual è la caratteristica dei beni pubblici? La loro incommerciabilità ed inusucapibilità.
Le pertinenze, in genere, nel contratto seguono sempre la sorte della cosa principale. Tuttavia, la legge prevede che le pertinenze possano essere oggetto di separati accordi giuridici. Io ho un posto macchina, ma non ho la macchina, allora tanto vale che io venda il posto macchina ad un’altra persona.
Abbiamo detto che le pertinenze seguono la sorte della cosa principale. Se uno prende un appartamento, di solito lo prende con i termosifoni e lo scaldabagno.
Ci sono poi cose produttive e cose prodotte dalle cose produttive. Le cose prodotte dalle cose produttive si chiamano frutti. I frutti si distinguono in frutti naturali e frutti civili. Le cose prodotte dalle cose produttive si chiamano frutti.
I frutti naturali sono: il raccolto dei campi, i frutteti, le vigne, i parti degli animali. La proprietà di questi frutti naturali si acquista quando le cose prodotte si staccano dalla cosa madre. L’uva diventa di proprietà del contadino quando è stata raccolta. Il latte della mucca deve essere munto, quindi si stacca dalla mucca. Poi questi frutti possono essere commercializzati.
Poi ci sono i frutti civili che sono: gli interessi dei capitali, i canoni delle locazioni, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, i canoni enfiteutici.
Io presto a una persona 10 milioni al 5% all’anno. La legge dice che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Quindi mi spettano 250mila € dopo 6 mesi.
È importante sapere perché esiste questa distinzione. Essa esiste perché ad ogni distinzione viene associata una modalità diversa di acquisto della proprietà. Il diritto persegue degli scopi pratici e lo scopo dello stesso sono anche le regole del diritto, cioè cosa mi spetta e cosa non mi spetta.
Parimenti, con le regole di diritto, le regole della ragioneria devono in qualche modo combaciare, seguire, in realtà, le registrazioni della ragioneria che derivano, sono la conseguenza dell’applicazione di certe regole del diritto. Per esempio, quando si fanno gli assestamenti del conto cassa, cioè dei soldi depositati in banca. Alla fine dell’anno bisogna calcolare quanto mi rende questa cifra. Oppure: il conto bancario è andato in scoperto, quanto mi costa questo scoperto? Tutto questo viene segnato sui registri contabili.
Torniamo ai beni. Vi è anche la distinzione tra beni privati e beni pubblici. I beni privati sono quelli che appartengono ai privati: persone fisiche o enti giuridici. I beni privati sono liberamente commerciabili. La proprietà privata è il diritto di fare ciò che si vuole delle cose proprie, quindi posso venderle.
I beni pubblici appartengono allo Stato e ai vari enti pubblici istituzionali. Gli enti pubblici istituzionali sono le regioni, le province, i comuni. Le forze dell’ordine sono, invece, uffici dello Stato.
Nel nostro codice tra i beni pubblici ci sono i cosiddetti beni demaniali che sono la categoria più importante dei beni pubblici. I beni demaniali appartengono allo Stato e agli altri enti pubblici a titolo di proprietà pubblica, di proprietà sovrana. Non si tratta, allora, della normale proprietà di diritto privato, è un diritto di proprietà qualificato diversamente perché è un aspetto del potere superiore dello Stato.
I beni demaniali sono incommerciabili e inusucapibili. L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà privata di beni immobili per averla utilizzata continuamente per un periodo di almeno 20 anni e senza contestazioni. Questo vale per la proprietà di beni privati. Il bene privato usucapito viene accatastato, si paga l’imposta di registro.
Ci sono i beni del demanio naturale e quelli del demanio artificiale. Quelli naturali sono: il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi, i parchi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Sono quei beni che delimitano e consentono alla collettività di vivere.
Ci sono poi i beni del demanio artificiale, cioè beni prodotti dall’uomo. Sono comunque beni che servono alla collettività per vivere, svilupparsi, crescere, per non deperire. Questi sono: le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, gli archivi, le biblioteche a norma delle leggi in materia. Sono beni che, in qualche modo, identificano la collettività.
Per il mare esiste una legislazione particolare di diritto pubblico: il mare territoriale, fino a 12 miglia dalla linea di costa. Dove ci sono le zone di sfruttamento economico esclusivo, dove la navigazione è consentita a tutti; lo sfruttamento economico, lo Stato costiero. Dopo ci sono le acque internazionali.
I beni demaniali, pubblici, possono perdere il loro carattere di beni del demanio. Per attuare ciò, bisogna fare degli appositi atti amministrativi chiamati decreti di sclassificazione. Anche altri beni che hanno il carattere di beni indisponibili dello Stato perdono il loro carattere pubblico in seguito ad un decreto di dismissione.
I beni pubblici si dividono in: demanio e patrimonio indisponibile.