di Sergio Mauri
Può essere promossa dal portatore contro gli obbligati di regresso (traente, girante e avallanti in caso di cambiale tratta; giranti e avallanti in caso di cambiale pagherò), anche cumulativamente, quando ci sono le seguenti condizioni:
1-presentazione all’accettazione: cambiali con scadenza a certo tempo vista, la presentazione deve avvenire entro un anno dall’emissione, in caso di cambiali in cui è previsto un termine, la presentazione deve avvenire nel termine stesso;
2-presentazione al pagamento; tale presentazione nel termine stabilito non è necessaria soltanto quando sia già stato levato protesto per mancata accettazione, cioè sia frattanto intervenuto il fallimento dell’emittente o del trattario;
3-elevazione del protesto; non è necessario in presenza di clausole cambiarie quali senza spese, senza protesto o equivalenti. Dalla data di protesto, cioè dalla data della scadenza nei casi in cui il protesto non è necessario, decorre altresì il termine prescrizionale pari a 1 anno.
4-obbligo di avviso; a pena del risarcimento del danno il portatore deve avvisare il proprio girante e gli eventuali avallanti. L’obbligato di regresso che paga la cambiale può rivalersi sugli obbligati precedenti; al contrario l’azione cambiaria non è concessa all’obbligato pagante nei confronti degli altri obbligati cambiari per i quali valgono le regole sulle obbligazioni solidali. (poiché libera tutti)